Efficienza energetica

AmbientEnergia

Cogenerazione 

Per cogenerazione si intende "la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate" (art. 2, comma 8, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79). La produzione congiunta (e l’utilizzo) di almeno n° 2 tipi di energia consente notevoli benefici sia ambientali che termici e la normativa vigente consente la possibilità di accesso e di scelta fra differenti tipologie di incentivo.

  • Cogenerazione: produzione di energia elettrica e calore (vapore o acqua calda);
  • Trigenerazione: produzione di energia elettrica, calore (vapore o acqua calda) ed energia frigorifera;
  • Quadrigenerazione: produzione di energia elettrica, calore (sia vapore che acqua calda) ed energia frigorifera.

La normativa vigente incentiva la cogenerazione:

  • in contesti sia civili (residenziale, commerciale, terziario), che industriali, che agricoli (allevamento, floricoltura, ortocoltura, ecc.);
  • di qualunque taglia di potenza;
  • di qualunque tecnologia (turbina a vapore, turbogas, motore alternativo, ecc.);
  • a partire da qualsiasi combustibile (carbone, torba, gasolio, petrolio, gas naturale, biogas, GPL, GNL, ecc.).

 

Confronto fra cogenerazione e produzione separata (fonte GSE)

 

I benefici previsti dalla normativa relativa alla cogenerazione

  • Le agevolazioni fiscali sull’accisa del gas naturale utilizzato per la cogenerazione (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "TUA" e s.m.i.). Il gas naturale/metano utilizzato per l’alimentazione di impianti cogenerativi è considerato per uso industriale e l’accisa prevista è 0,012498 €/Sm3 in luogo di 0,186 €/Sm3 (sino al 93,28% di riduzione d’accisa);
  • La possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento con potenza nominale fino a 200 kWe (Deliberazione 3 giugno 2008 – ARG/elt 74/08 “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto“ - TISP) e s.m.i.;
  • La possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica, come definite dall’Autorità con la Deliberazione del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA)” e s.m.i.;
  • L’esonero dall’obbligo di acquisto dei Certificati Verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
  • La precedenza, nell’ambito del dispacciamento, dell’energia elettrica prodotta da unità prevalentemente CAR rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
  • Il rilascio della c.d. "Garanzia di origine" (art. 10, comma 12 del Decreto Legislativo 102 del 04 luglio 2014)
  • Il rilascio dei Certificati Bianchi di cui al Decreto 05 settembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico "C.A.R.".